Il Codice di Garanzia di MuoverMI

1. Premessa

Il progetto politico espresso dalla Lista Civica elettorale MuoverMI ritiene che doti come l’etica, l’integrità, la legalità, la tutela dei Beni Comuni, la correttezza e l’onestà intellettuale siano parte essenziale dei principi del vivere quotidiano nel rispetto del proprio prossimo; gli Associati aderenti tutti riconoscano come proprio questo patrimonio di valori.
E’ pertanto importante che tutti gli Associati ed Aderenti assicurino che la reputazione della associazione politica MuoverMI non sia macchiata da episodi di disonestà, slealtà, corruzione e qualsivoglia altro comportamento che contrasti con i principi e le regole dello Statuto dell’Associazione.
Gli articoli qui di seguito elencati prevedono gli standard di comportamento attesi e spiegano come saranno affrontate le diverse situazioni che di volta in volta si possono presentare a seconda delle differenti condizioni nelle quali gli Associati potrebbero venirsi a trovare.
Pertanto gli Associati tutti, in considerazione delle delicate questioni trattate dalla Associazione, ritengono opportuno porre in essere un Codice di Garanzia da intendersi quale ulteriore approfondimento e specificazione della normale buona fede e diligenza alla quale ciascun Associato aderente è tenuto e che regolano direttamente la vita associativa, al fine di poter meglio disciplinare l’attività svolta dai singoli soggetti Associati aderenti e, nel contempo, prevenire eventuali problematiche interpretative e/o comportamentali. Il codice etico di seguito esposto verrà consegnato a ciascun Associato aderente nel momento della delibera di ammissione.

2. Comportamento degli Associati

Tutti gli Associati dovranno, in considerazione dei principi che animano questa Associazione e della particolarità delle materie trattate e degli obiettivi prefissati, comportarsi sempre secondo buona fede, non solo tra di loro, ma anche nei confronti di tutti i soggetti terzi con i quali verranno a contatto.
Lo stesso principio di impegno civico e dei valori comportamentali che sono le essenze ispiratrici dell’Associazione, dovranno essere sempre tenuti ben presente dagli Associati che dovranno, con ogni mezzo, realizzarli e/o comunque garantirli anche tramite l’esempio personale.
Tutti gli Associati che proporranno temi e questioni da affrontare, tranne quelli esplicitamente esclusi dagli appositi organi di controllo, dovranno farsi parte diligente nel trasmettere l’adeguata documentazione nonché essere riferimento presente e partecipativo durante l’iter procedurale.
Gli Associati, applicandosi nel conseguimento degli scopi prefissi da MuoverMI, si impegnano, sin d’ora, a rispettare il presente Codice di Garanzia, ed a mettere a disposizione le proprie rispettive competenze e/o attitudini, consentendo così una proficua collaborazione per la crescita stessa dell’associazione.
Per quanto sopra, è fatto espresso divieto agli Associati di intervenire in modo offensivo e/o inappropriato utilizzando pubblici canali pena l’esclusione immediata.

3. Pubblicità ed uso del nome – rapporti con i terzi

MuoverMI promuove ed incentiva in tutti i modi l’adesione e la partecipazione dei cittadini per le finalità di ordine politico, anche elettorale, per le quali l’associazione si è costituita.
A tal fine ogni associato offrirà gratuitamente, su base volontaria, la propria attività lavorativa, evitando, con ogni mezzo, di avere qualsiasi tipo di tornaconto, anche non di natura economica.
Gli Associati, a tal proposito, si impegnano a non spendere il nome dell’Associazione se non per scopi comuni e collettivi, pubblicamente condivisi, di interesse nell’ambito delle finalità dell’associazione e sempre nella massima trasparenza.

4. Conflitti d’Interesse

Gli Associati aderenti devono evitare situazioni personali che potrebbero contrastare con gli interessi dell’Associazione, rispettando i comuni principi di diligenza e buona fede; pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti gli Associati che sapessero di tali impedimenti, dovranno comunicarlo per tempo e in base alla regola della trasparenza, rinunciando ad occuparsi di incarichi in conflitto di interessi.

5. Uso illegittimo e non autorizzato dei simboli di MuoverMI

Utilizzare il nome ed il LOGO di MuoverMI per fini di promozione personale diretti e/o indiretti, al di fuori degli scopi di MuoverMI, costituisce infrazione disciplinata dal Codice di Garanzia e dal Regolamento.

6. Informazioni Riservate

È fatto espresso divieto di divulgare informazioni e contenuti dell’Associazione che si possano ragionevolmente considerare come dati sensibili e riservati.
In caso di incertezza consultare gli Organi Direttivi.

7. Osservanza del Codice di Garanzia

Tutti gli Associati sono tenuti al rispetto del presente Codice di Garanzia.
In caso di incertezza consultare gli Organi Direttivi.

8. Sanzioni Disciplinari

La violazione del Codice di Garanzia e del Regolamento interno comporterà l’applicazione delle sanzioni disciplinari, commisurate all’entità del danno ricevuto, sino all’esclusione.

9. Ammissibilità nell’Associazione

Possono aderire all’Associazione cittadini maggiorenni i cui convincimenti siano in sintonia con gli scopi dell’associazione, e la cui storia conosciuta non sia chiaramente ed esplicitamente in contrasto con tali scopi, come ad esempio, ma non solo, l’appartenenza ad associazioni e/o organizzazioni le cui attività mettano in discussione il rispetto dei diritti civili, la democrazia, la partecipazione e l’uguaglianza fra i cittadini.

10. La Commissione di Garanzia

Il rispetto delle regole dell’Associazione, come richiamate nel Codice di Garanzia, che costituisce parte integrante dello Statuto, è garantito da una Commissione di Garanzia, le cui funzioni sono descritte qui di seguito.

10.1 Le funzioni della Commissione di Garanzia

1. La Commissione di Garanzia è l’organo disciplinare competente in via esclusiva ad accertare ed a pronunciarsi sulle violazioni dello Statuto e del Codice di Garanzia ed è quindi titolare del potere disciplinare e di comminare le relative sanzioni.

2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, la Commissione di Garanzia:
i) è tenuta a contestare il fatto all’interessato, ponendolo nelle condizioni di esporre compiutamente le proprie ragioni difensive;
ii) opera assicurando sempre il rispetto dei principi del contraddittorio e di difesa (incluso il principio della presunzione di innocenza) nonché quello di assoluta riservatezza sulle attività e sui procedimenti in corso, che cesserà solo a seguito della adozione di una decisione contenenti misure sanzionatorie.

3. La Commissione di Garanzia rende inoltre i pareri ed ha le facoltà e gli obblighi di verifica
previsti nel Codice di Garanzia, ed a tal fine ha la possibilità di nominare commissioni ad hoc ai fini di una migliore organizzazione del lavoro. In particolare, ha la facoltà di verificare i contenuti delle dichiarazioni dei candidati, fornendo all’uopo opportuni pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo.
Se il parere è richiesto da tali ultimi organi, la Commissione di Garanzia, anche per il tramite delle eventuali commissioni ad hoc, ha il dovere di effettuare tempestivamente le verifiche e di fornire i relativi pareri. Le eventuali materiali difformità – previa richiesta di chiarimenti dello interessato e salva la buona fede – costituiscono elementi sufficienti per l’attivazione d’ufficio della procedura di applicazione del Codice di Garanzia.

4. La Commissione di Garanzia è composta da cinque membri (con un minimo di tre), ed è eletta dall’Assemblea con metodo proporzionale. Rimane in carica per due anni ed i suoi membri non possono essere rieletti qualora abbiano ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni e consecutivi.
I suoi componenti non possono presentare la propria candidatura per altre cariche interne o
politiche esterne, oppure sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi nel corso del loro mandato. In caso di violazione della presente disposizione, il componente della Commissione di Garanzia si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
La presente disposizione si applica anche ai membri delle commissioni ad hoc di cui al precedente comma 3.
La Commissione di Garanzia nomina il proprio Presidente con delibera a maggioranza semplice.

10.2 Il Procedimento disciplinare

1. I soggetti che possono attivare il procedimento disciplinare sono:
– gli Associati, in regola con il versamento delle quote associative;
– gli organi anche collegiali della Associazione.
La Commissione di Garanzia non può attivarsi d’ufficio, salvi i soli casi in cui ciò sia espressamente previsto dallo Statuto e/o dal Codice di Garanzia.

2. Le segnalazioni anonime sono vietate e costituiscono grave infrazione dei principi e dei valori del Codice di Garanzia; esse non verranno in alcun modo considerate, ed immediatamente distrutte.

3. La Commissione di Garanzia è libera di disciplinare il procedimento, nel rispetto dei principi
del contraddittorio, di difesa e di assoluta riservatezza, nonché dei seguenti principi generali:
• all’interessato dovrà essere comunicato l’avvio del procedimento, contestatogli il fatto e mettendo a sua disposizione, anche per via telematica e con libertà di forme, ogni atto e documento del procedimento medesimo;
• l’interessato ha diritto di essere sentito, di presentare memorie e di depositare documenti, chiedere l’audizione di testimoni e formulare istanze istruttorie, nei termini che verranno assegnati dalla Commissione di Garanzia per un ordinato ed efficace svolgimento del procedimento;
• la durata massima del procedimento è di 60 giorni, prorogabili per ulteriori 30 giorni, per ragioni motivate e circostanziate legate all’istruttoria;
• il procedimento si concluderà con apposita decisione scritta e motivata, da assumersi a maggioranza qualificata di quattro quinti dei suoi componenti, e da comunicarsi a mezzo posta elettronica all’interessato;
• la decisione avrà contenuto non sanzionatorio per:
a. insussistenza o irrilevanza della condotta: il comportamento come emerso dalla istruttoria non sussiste e/o non è provato, o non viola il Codice di Garanzia;
b. buona fede: per quanto il comportamento violi il Codice di Garanzia, sussiste buona fede;
• la decisione avrà invece contenuto sanzionatorio con l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni: avvertimento, censura (lieve non pubblica ovvero grave pubblica), sospensione dalla Associazione, decadenza dall’eventuale carica detenuta, espulsione.
• la Commissione di Garanzia, a seguito di propria insindacabile decisione a maggioranza qualificata di quattro quinti dei suoi componenti, su specifica istanza del Presidente per gravissimi motivi, procede in via abbreviata. In tal caso i termini di cui ai precedenti commi si intendono dimezzati. La decisione può anche consistere nella revoca del procedimento in via abbreviata e nella sua trasformazione in ordinario.
In caso di procedimento in via abbreviata, l’interessato nella pendenza del procedimento deve astenersi dal compiere attività e – ove si tratti di cariche interne collegiali – dal voto.

4. Gli Associati – se chiamati all’attività istruttoria – sono tenuti a collaborare, nei limiti della ragionevolezza e della disponibilità personale, con la Commissione di Garanzia.
Qualora dovessero emergere, in qualsiasi tempo, nuove prove che dimostrino che l’interessato non doveva subire una sanzione o che quella specifica sanzione era eccessiva o sproporzionata, egli ha sempre diritto a chiedere alla Commissione di Garanzia, mediante semplice istanza e con libertà di forme, la revisione del procedimento. Al procedimento di revisione si applicano i principi e le regole sopra esposte, ed esso si conclude con una decisione.

10.3 Modifiche Statutarie e del Codice di Garanzia

1. Modifiche allo Statuto ed al Codice di Garanzia possono essere proposte e rese esecutive soltanto dall’Assemblea, con la presenza del 50% più uno dei soci, che le approva a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi membri presenti.

2. Le proposte di modiche statutarie possono essere presentate al Consiglio Direttivo :
(i) dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo,
(ii) da un terzo dei membri dell’Assemblea

11 Scalabilità del progetto politico

Questo progetto politico nasce dallo sforzo congiunto dei suoi fondatori, per un obiettivo di ordine sociale, finalizzato al bene della comunità civile a cui si rivolge e non agli interessi personali dei partecipanti al progetto, se non entro i limiti fisiologici che questo comporta.
Un progetto politico, se di successo, può attirare l’attenzione di forze che abbiano l’interesse a sfruttarlo, mutandone l’indirizzo, sia per distruggerlo, il caso peggiore, oppure per farlo crescere, ma in una diversa direzione, con un diverso orientamento e per soddisfare gruppi portatori di interesse.

Questa opzione è ESPRESSAMENTE VIETATA all’interno di questo progetto politico.
Ogni intervento, di qualsiasi natura, volto a favorire una presa di potere organizzativo interno, oppure sul piano delle candidature elettorali, in maniera prevalente, da parte di gruppi di persone credibilmente facenti parte di una forma organizzata esterna, verrà a buon diritto impedito dalla Commissione di Garanzia, organo indipendente in questa associazione politica, costituito per garantire a tutti i suoi partecipanti la continuità del progetto iniziale e la sua natura DEMOCRATICA e non autoreferenziale.

L’autorità della Commissione di Garanzia su questi aspetti eccede quella del Consiglio Direttivo e della stessa Assemblea dei Soci.
L’Assemblea dei soci è sovrana nelle sue scelte, eccezion fatta per quelle scelte che mutino in maniera sostanziale la natura di questo progetto politico rispetto ai suoi elementi fondativi, a giudizio insindacabile della Commissione di Garanzia.
A tal fine la Commissione di Garanzia deve includere tra i suoi membri la maggioranza più uno di soci che abbiano sottoscritto il progetto nella sua fase fondativa.

12. Aggiornamento del Codice di Garanzia

Il presente Codice di Garanzia sarà aggiornato a seconda delle esigenze associative con relativa delibera assembleare.

Documento sottoscritto in Milano, 20 settembre 2019
I soci fondatori :
• Dubini Edoardo Giuseppe, nato a Milano il 24 febbraio 1966, CF DBNDDG66B24F205V, residente in
via Castel Morrone 24, 20129 Milano

• Puglia Franco, nato a Trieste il 16 aprile 1947, CF PGLFNC47D16L424G, residente in viale Fulvio Testi
100, 20127 Milano

• Engelmann Enrico Cleto, nato a Milano il 02 agosto 1972, CF NGLNCC72M02F205L, residente in via
Stefini 2, 20125 Milano