Statuto Legale di muoverMI

Associazione politica finalizzata alla presentazione di una Lista Civica Elettorale

Art. 1. Costituzione

E’ costituita a norma dell’art. 36 del codice civile, un’associazione denominata MuoverMI, che si propone di operare con l’obiettivo di offrire a tutti i milanesi uno spazio aperto di dibattito politico e di costruzione di proposte di rinnovamento per la città di Milano, avendo alle spalle il quadro di riferimento ideale descritto nel Manifesto Politico allegato. L’associazione non ha fini di lucro e la propria organizzazione ed attività è improntata ai principi di democraticità ed uguaglianza.

Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. I contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, 2° comma, C.C., per tutta la vita dell’associazione i singoli associati non potranno chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

L’associazione ha sede provvisoria in Via Castel Morrone 24 – 20129 Milano ; tale sede potrà essere variata secondo le esigenze dell’Associazione, comunicando il nuovo indirizzo ai Soci secondo i consueti canali informativi.

Art. 2 – Scopo dell’associazione

Gli scopi perseguiti dall’associazione sono:

a) diffondere le idee e le iniziative dei suoi membri fondatori e di tutti i suoi soci per costruire una alternativa politica credibile al sistema di potere che si è formato, strutturato e radicato nel corso del tempo e che governa la città di Milano.

b) promuovere e consolidare la visione politica espressa nel Manifesto Politico allegato in modo che l’azione politica di MuoverMIdiventi in maniera crescente espressione operativa di tale visione e si concretizzi in risultati elettorali capaci di tradurre le parole in fatti attraverso una nuova ed originale azione di governo della città di Milano.

c) promuovere all’interno dell’associazione il dibattito politico sui temi di interesse collettivo, finalizzati, ma non solo, alla gestione del Comune di Milano, anche partecipando ad incontri con altre realtà organizzate milanesi e/o ad altre iniziative politiche locali, diffondendo trasversalmente tra tali realtà le proprie idee, proposte, informazioni, elaborati e quant’altro di interesse collettivo.

d) costituire il POLO DI AGGREGAZIONE di una formazione politica locale capace di proporsi credibilmente come alternativa di governo del Comune di Milano, partecipando alle consultazioni elettorali come Lista Civica Milanese.

Art. 3 – Attività associative

L’associazione muoverMi agirà nel rispetto rigoroso del REGOLAMENTO allegato al presente Statuto Legale e costituente sua parte integrante. Per il raggiungimento dei propri obiettivi, potrà promuovere varie attività, che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere:

  • attività culturali: eventi finalizzati alla diffusione delle idee e dei programmi politici proposti dalla Associazione, alla raccolta fondi a supporto della Associazione, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, ecc…;
  • attività di formazione tematica;
  • attività editoriale senza scopi di lucro: pubblicazione di un bollettino periodico, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, ecc…;
  • attività di propaganda: manifestazioni, volantinaggio, dibattiti pubblici, ecc…

Art. 4. – Soci

Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche:

(a) che ne facciano richiesta su apposito modulo;

(b) che partecipino alle attività sociali in maniera significativa, anche se non necessariamente costante;

(c) che abbiano già aderito al Manifesto Politico promosso dall’associazione, allegato al presente statuto ;

(d) che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine e legalità, con l’obbligo di astenersi da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione.

(e) che non ricoprano incarichi, all’atto della richiesta di adesione all’Associazione, in altro partito politico.

(f) che approvino per iscritto quanto previsto nell’atto costitutivo e nel presente statuto e suoi allegati.

Chi intende far parte dell’associazione, dovrà redigere una domanda di iscrizione su apposito modulo, domanda che viene accolta o meno su decisione inappellabile del consiglio direttivo in carica.
I soci, necessariamente maggiorenni, sono tenuti a versare all’associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall’assemblea generale dei soci, come indicate nel Regolamento, modificabili dal Direttivo.
I contributi per il rinnovo della quota associativa devono essere versati entro il 30 Gennaio di ogni anno.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Ogni attività ed iniziativa prestata dal singolo socio viene effettuata dallo stesso a titolo totalmente gratuito. Viene sin d’ora prevista la possibilità da parte del singolo socio di chiedere un rimborso per le spese eventualmente sostenute per la promozione, l’attività e l’iniziativa prestata a favore dell’Associazione solo e soltanto ove detta spesa sia stata preventivamente autorizzata dal consiglio direttivo. Ugualmente ogni incarico viene rivestito dal singolo associato in maniera del tutto gratuita, non essendo previsto alcun compenso, gettone di presenza o emolumento di sorta.

Art. 5. – Diritti dei soci

Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Al socio è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire incarichi sociali all’interno dell’associazione, ove non sussistano cause di ineleggibilità come previste nell’atto costitutivo o in altri documenti statutari.
La qualifica di socio gli riconosce i medesimi diritti riconosciuti ai fondatori dell’Associazione, quali l’accesso ad alcune informazioni personali degli altri soci, in particolare un indirizzo di posta elettronica di tutti gli altri soci, con cui ciascun socio ha il diritto di poter dialogare.

Art. 6 – Obblighi dei soci

I soci si impegnano a rispettare integralmente il presente statuto. Si impegnano anche a dare la loro collaborazione all’associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire tutte quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste agli associati dagli organi dell’associazione, salvo imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascuno.
L’associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e può renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

E’ tuttavia automaticamente inteso che, all’atto dell’iscrizione, il socio autorizza l’organizzazione a divulgare un indirizzo di posta elettronica che faccia capo al socio stesso, unitamente alla città di residenza ed al suo codice postale.
Queste informazioni, rese pubbliche soltanto tra gli associati, hanno lo scopo di facilitare il dialogo trasversale tra gli associati. Chi ne faccia abuso, non ottemperando all’invito dell’interessato a non comunicare più con lui, verrà denunciato dall’Associazione al Garante della Privacy, con tutte le conseguenze del caso.

Art. 7 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi e per i seguenti motivi:

  • dimissione volontaria, da comunicarsi a mezzo posta elettronica al Presidente in carica; le dimissioni diventano esecutive a fronte di risposta confermativa a mezzo posta elettronica del Presidente.
  • morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; la decadenza da socio è in questo caso automatica.
  • radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta attiva od omissiva, costituisca ostacolo al buon andamento e funzionamento del sodalizio e/o comunque contraria agli scopi associativi e statutari. La condanna diventa esecutiva dopo il pronunciamento della Commissione di Garanzia prevista dal Regolamento. Nel corso del dibattimento alla presenza del socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile. L’associato radiato non può essere più ammesso.
  • scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 16 del presente statuto.

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’associazione sono:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Presidente;
3) il Consiglio Direttivo, composto da sette membri, con un minimo di cinque
4) il Tesoriere, facente anche funzioni di Segretario;
5) la Commissione di Garanzia, che sceglie tra i suoi membri il Garante della Privacy.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci è un momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta e democratica gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ciascuno dei quali ha uguale, nominale ed unitario diritto di voto. Essa è convocata almeno una (o due) volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 20% degli associati.

L’assemblea ordinaria è sempre valida se regolarmente convocata e delibera validamente con la maggioranza semplice dei soci partecipanti. La convocazione va fatta con avviso reso pubblico mediante comunicazione digitale indirizzata a tutti gli associati almeno 15 giorni solari prima della data dell’assemblea ovvero ridotta in caso di particolari urgenze (esigenze elettorali, ecc.). Le delibere assembleari vengono portate a conoscenza degli associati mediante comunicazione digitale inviata a ciascuno.

Spetta all’assemblea generale ordinaria:

a) fissare le direttive per l’attività dell’associazione;
b) approvare le iniziative e le attività volte alla promozione ed al perseguimento degli scopi associativi di cui all’art. 2 del presente statuto presentate dal consiglio direttivo;
c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e della Commissione di Garanzia. I membri del consiglio sono scelti dall’assemblea tra gli associati in regolarità con il pagamento della quota associativa, fatte sempre salve eventuali cause di ineleggibilità;
e) nominare, discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
f) stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura dei contributi dovuti dagli associati al fine di raggiungere la copertura finanziaria delle attività ed iniziative da intraprendere;
g) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
h) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio direttivo.

Spetta all’assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell’associazione. L’assemblea generale straordinaria è valida con la partecipazione del 50% più uno dei soci e delibera validamente con il voto dei 2/3 dei presenti. L’assemblea generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano in carica nel Consiglio (anzianità di iscrizione).

Le delibere dell’assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta. Ogni iniziativa, promozione o attività di sorta svolta dall’Associazione, votata dall’Assemblea dovrà avere preventiva copertura finanziaria.

Art. 10 – Presidente

Il presidente dell’associazione dura in carica 12 mesi e può essere rieletto per non più di 2 mandati consecutivi, ovvero più di 2 mandati non consecutivi. Ha la rappresentanza legale dell’associazione ed a lui spetta l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea generale o del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell’associazione – dal membro più anziano (anzianità di iscrizione o anagrafica in caso di più componenti con la medesima anzianità di iscrizione) in carica nel Consiglio Direttivo.
Il presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, scelto tra i suoi componenti.

Art. 11. – Consiglio Direttivo

Il Consiglio è formato da 7 membri (con un minimo di 5) incluso il Presidente dell’Associazione. Il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi dei suoi membri che lo richieda. Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la maggioranza semplice dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l’approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell’Associazione. Le riunioni possono essere registrate in audio/video, allo scopo di redigere entro e non oltre 5 giorni, in maniera efficace, il verbale della riunione. Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali registrati e pubblicati a nome del Presidente dell’Associazione e dal segretario della riunione.
Il Consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari secondo le direttive indicate dall’Assemblea Generale dell’Associazione. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l’Assemblea straordinaria nel rispetto dei
quorum di cui all’art. 9;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea Generale degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

g) provvedere alla nomina del Tesoriere dell’Associazione;

h) proporre all’Assemblea Generale la misura dei contributi a carico degli associati;

i) proporre all’Assemblea Generale le iniziative e le attività volte alla promozione ed al perseguimento degli
scopi associativi di cui all’art. 2 del presente statuto.

Art. 12 – Tesoriere e segretario

1. Il Tesoriere gestisce le risorse ed i fondi dell’associazione, in attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Non può essere nominato Tesoriere chi riveste altre cariche sociali. Ha l’obbligo minimo di redigere su base annuale il bilancio consuntivo ed il conto economico dettagliato, oltre che quello previsionale dell’associazione e di presentarlo all’Assemblea. Il Tesoriere renderà comunque pubblico un rendiconto economico provvisorio ai soci su base almeno semestrale. Le risorse economiche dell’Associazione verranno di norma gestite su un CC comune dell’associazione, con codici di accesso in sola lettura resi pubblici a tutti i soci, per massima trasparenza, e codici dispositivi per effettuare i pagamenti a disposizione del Tesoriere e di altri due soci collaboratori, nominati dal Consiglio Direttivo.

2. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, al di fuori dei suoi membri, con delibera a maggioranza di due terzi dei suoi membri, dura in carica due anni, non può essere rinominato qualora abbia ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni e consecutivi, ed in ogni caso cessa dalla carica nel momento in cui cessa dalla carica il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

3. Su delega del Presidente, al Tesoriere potrà spettare la rappresentanza legale della Associazione, limitatamente all’ambito degli atti relativi alle sue funzioni.

4. Il tesoriere è autorizzato a compiere le operazioni finanziarie intestate all’associazione presso banche, istituti di credito, uffici postali.

5. Il tesoriere segretario ha il compito di redigere il verbale dell’Assemblea e di trasmetterlo ai soci.
In sua assenza ne fa le veci il Presidente.

Art 13. Commissione di Garanzia

La Commissione di Garanzia, formata da 5 membri (con un minimo di 3) svolge un ruolo fondamentale all’interno dell’Associazione. Ha il compito di garantire che il comportamento pubblico di tutti i soci sia conforme alle regole del vivere civile, che non sussistano conflitti d’interesse tra i ruoli eventualmente svolti dai soci, che il loro comportamento e le idee espresse pubblicamente non siano in conflitto con i principi dell’associazione, come espressi nel suo Manifesto, che le azioni dei soci non siano finalizzate a compromettere o cambiare sostanzialmente lo spirito fondativo dell’Associazione, per danneggiarla o orientarne diversamente gli obiettivi fondativi. Il suo funzionamento e le sue attribuzioni sono più diffusamente descritte nel Regolamento allegato.

Art 14. Patrimonio ed entrate della Associazione

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che le pervengano a qualsiasi titolo, da parte di istituzioni private o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate (che costituiscono, unitamente al patrimonio, il fondo comune associativo):

a) versamenti effettuati da associati e simpatizzanti;
b) redditi derivanti dal suo patrimonio;
c) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
d) contributi, erogazioni, donazioni e/o lasciti diversi;
e) ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

2. Il fondo comune associativo è destinato esclusivamente al funzionamento dell’Associazione, al conseguimento degli scopi statutari, ed alle spese di gestione. E’ espressamente vietata la distribuzione, durante la vita dell’Associazione, sotto qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e capitale. Il fondo comune associativo è indivisibile per tutta la durata della Associazione.
3. L’adesione all’Associazione in qualità di Associato non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’associazione ed al versamento della quota associativa annuale. E’ facoltà degli Associati effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
4. I versamenti individuali di persone fisiche al fondo comune associativo possono essere di qualsiasi entità, purché non superiore a diecimila Euro, su base annua, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per la quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono recuperabili in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo comune associativo. Contribuzioni di importo superiore a diecimila Euro possono essere accettate solo se provenienti da fondazioni o imprese private, mai di diritto pubblico, e vanno in tal caso pubblicate sul sito ufficiale della Associazione. Non sono ammesse donazioni riservate da parte di altri che non siano persone fisiche e comunque sempre entro il limite sopra stabilito, su base annua.
5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
6. L’Associazione non è in alcun modo responsabile, a nessun titolo, della fonte di qualsivoglia forma di contributo o finanziamento diretto ed indiretto ricevuto da terzi.

Art 15. Bilancio Consuntivo e Preventivo

1. L’esercizio dell’Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno con un bilancio consuntivo.
Nella redazione del bilancio consultivo si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice Civile per il bilancio e la relazione sulla gestione (che deve includere la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione) delle società a responsabilità limitata, nonché quelle previste nella legislazione in materia di bilancio e contributi ai partiti politici.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell’anno in corso, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, approvazione che deve avere luogo entro il successivo 31 maggio. Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo il criterio della competenza di cassa, a meno di diversa disposizione di legge.

3. Il bilancio deve essere pubblicato sul sito internet dell’Associazione nei 15 giorni che precedono il Consiglio Direttivo convocato per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla sua lettura.

16. Avanzi di Gestione

1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17. – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è automatico alla scadenza del termine fissato nel suo atto costitutivo, salvo proroga deliberata dall’Assemblea Generale convocata a termini di questo Statuto entro i 60 gg precedenti la data di scadenza dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in sua inerzia, da uno qualsiasi dei membri del Consiglio Direttivo oppure un numero di soci pari ad almeno il 20% degli iscritti.
In caso di scioglimento, il Tesoriere provvederà alla nomina di un liquidatore. Eventuali avanzi di bilancio e beni in possesso all’Associazione alla data di scioglimento saranno devoluti in beneficenza ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fatti salvi eventuali beni concessi in comodato d’uso, i quali saranno restituiti ai legittimi proprietari, oltre alle spese documentate del liquidatore.

Art. 18. – Disposizioni generali

Per disciplinare quanto non previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile, se ed in quanto compatibili.

Documento sottoscritto in Milano, 20 settembre 2019

I soci fondatori :

  • Dubini Edoardo Giuseppe, nato a Milano il 24 febbraio 1966, CF DBNDDG66B24F205V,

residente in via Castel Morrone 24, 20129 Milano

  • Puglia Franco, nato a Trieste il 16 aprile 1947, CF PGLFNC47D16L424G,

residente in viale Fulvio Testi 100, 20127 Milano

  • Engelmann Enrico Cleto, nato a Milano il 02 agosto 1972, CF NGLNCC72M02F205L,

residente in via Stefini 2, 20125 Milano